venerdì 8 maggio 2009

Gianluca e Shira: cinoescursionismo da guinness!!!

Gianluca e Shira se ne sono andati insieme a zonzo per l'Italia per 8 anni, percorrendo assieme 37 mila chilometri, e consumando 26 paia di scarpe (tutte consumate da Gianluca, perchè Shira, una splendida husky, non ha certo bisogno di scarpe.)
Ma non si sono certo fermati: puntano ad entrare nel Guinness dei Primati nel 2013, totalizzando 60.000 Km...

Da Corriere.it:

L’avventura di questo Forrest Gump italiano e del suo cucciolo, un trovatello, inizia nel 2001, quando Gianluca aveva già deciso che al lavoro in fabbrica avrebbe preferito la vita on the road e aveva già percorso 6 mila chilometri in un anno, lungo pendii e discese, attraversando l’arco alpino e poi la costa dell’Adriatico, fino in Puglia e poi verso Napoli, e infine in Sicilia. Qui, a Marina di Ragusa (nella stessa zona in cui branchi di cani randagi hanno aggredito bambini e turisti e da cui provengono anche i randagi scampati agli abbattimenti e trasferiti a Milano), viene catturato da Shira. «Era abbandonata ai bordi della strada, magra e piena di insetti addosso. Le ho chiesto: "Vuoi venire con me? C’è tanto da camminare". E lei ha cominciato a saltare e a scondinzolare. Ho capito che era il suo sì e da allora non ci siamo mai separati».

«E' IL MIO SESTO SENSO» - Gianluca parla sempre al plurale: «Io ragiono per entrambi, ma è lei il mio sesto senso. Mi ha spesso difeso da malintenzionati, di cui si rende conto prima di me, o dalla grandine e dalla pioggia. Ha trovato ruscelli d’acqua quando morivo di sete e mi ha preceduto nei pericoli. Shira è una compagna di viaggio eccezionale. C’è un dialogo molto intenso, fra noi, che è fatto di sguardi e di gesti». I racconti del primo dog walker d'Italia sono tutti molto intensi: «Mi colpiscono i bambini, che hanno ancora la gioia di sorprendersi. Mi chiedono come faccio a caricare il cellulare, mi spiace che siano così legati alle cose materiali». I ricordi più vivi? «Il bambino che mi portò a guardare il tramonto, e poi ho scoperto che suo padre era morto il giorno prima. O l’altro che mi disse ‘sei il mio eroe’, o il sindaco di Trapani, che mi accolse con la fascia tricolore. Molte persone mi hanno seguito per alcuni tratti del mio cammino». Proprio come Forrest Gump. «C’è anche molta indifferenza e sfiducia, che è aumentata con gli anni. Prima mi incontravano e mi offrivano il caffè, ora sono io ad offrire. È la percezione della crisi che spaventa».

«RESPETS WALKING» - L’ultima avventura di Gianluca e Shira partirà il 16 maggio da Bellinzona. Percorreranno 1000 chilometri, lungo l’arco alpino, fino alla Liguria, per poi approdare a Milano. Questa porzione del loro viaggio, ribattezzata «ResPETs Walking» per accendere i riflettori sui valori del rispetto della natura e del corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, sarà sponsorizzata da Pets and the City, un portale dedicato al mondo degli animali, nato in questi giorni. Sul sito Gianluca caricherà le foto, i video e le sue impressioni di viaggio. Il suo zaino è già pronto: un sacco a pelo, una tenda, una maglia, un pc e una borraccia per Shira. Il resto verrà strada facendo.

Dal 15 maggio, sarà possibile seguire Gianluca e Shira sul loro blog su Pets & the City, mentre qui è possibile vedere un po' di foto che documentano la loro splendida avventura.

Altri articoli e blog già reperibili sul web:

http://www.arctictravel.it/paginehtml/gianlucaeshira.htm
http://www.comune.capaccio.sa.it/hera/modules/news/article.php?storyid=220
http://ninniandmary.blogspot.com/2008/10/gianluca-ratta.html
http://www.runtheplanet.com/italy/piedizampe.asp
http://www.zampette.it/a_piedi_e_a_zampe/A_Piedi_ed_a_Zampe.htm

martedì 3 marzo 2009

nuova ordinanza "cani pericolosi"

Il governo ci regala l'ennesima (e certamente non ultima...) ordinanza sui cani feroci, aggressivi, morsicatori e lupi mannari in genere.
E' in generale un po' meno peggio di quelle che l'hanno preceduta, soprattutto per noi; se non altro, all'art. 5 viene specificato che l'ordinanza non si applica ai cani delle Forze Armate, di Polizia, dei Vigili del Fuoco e... udite udite... in dotazione alla Protezione Civile!!!!


Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;


Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;


Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.


Ordina:

Art. 1.
  1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
  3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
    a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

    b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

    c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

    d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

    e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
  4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
  5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
  6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
  7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
  8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.


Art. 2

  1. Sono vietati:
    a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

    c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

    d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

    1) recisione delle corde vocali;

    2) taglio delle orecchie;

    3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;

    e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
  2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
  4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.


Art. 3

  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
  2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
  3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
  4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4

  1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

    b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

    e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.


Art. 5

  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

Art. 6

  1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7
  1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Francesca Martini

giovedì 4 dicembre 2008

un cane soccorre un altro cane in autostrada...

Repost dal blog Assoforestale:
Un video sta girando per la rete da poche ore, e lascia assolutamente senza parole:



Su un'autostrada cilena un cane viene travolto dalle auto in corsa; un altro cane, rischiando la sua vita, lo trascina via cercando di metterlo in salvo...

martedì 18 novembre 2008

cani e treni

da Corriere.it

le nuove norme in vigore dal prossimo primo dicembre
Sui treni stop ai cani pericolosi
Libero accesso per le altre razze. Gli animali di piccola taglia viaggeranno gratis


ROMA - Dal prossimo 1 dicembre le razze canine ritenute pericolose non potranno viaggiare su alcun treno. Lo rende noto Trenitalia. Le nuove norme sono state presentate alla presenza del sottosegretario al Welfare, Francesca Martini, e del sottosegretario al Turismo, Michela Brambilla, insieme ai dirigenti di Trenitalia e Ferrovie dello Stato.

NOVITA' - Le norme prevedono il libero accesso alle altre razze e uno scompartimento ad hoc per animali di qualunque taglia. Inoltre i cani di piccola taglia, i gatti e gli altri piccoli animali da compagnia saranno ammessi gratis su tutti i treni nelle apposite gabbiette. «I cani di qualunque taglia, muniti di museruola e guinzaglio si legge in una nota - sono ammessi sui treni Ic Plus, Ic ed Espressi a pagamento, nell'ultimo scompartimento (negli ultimi sei posti delle carrozze a salone) dell'ultima carrozza di seconda classe. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non è prenotabile da un altro cliente. È obbligatorio per tutti i cani ammessi al trasporto il certificato di iscrizione all'anagrafe canina».


martedì 26 agosto 2008

Radicofani: salita alla rocca di Ghino di Tacco

Difficoltà: facilissimo

Dal pittoresco abitato di Radicofani parte il "Sentiero delle scalette", che in un quarto d'ora ci porta ai piedi della rocca. Il percorso si snoda in un piacevolissimo bosco, ed il sentiero è stato recentemente sistemato con comodi gradini.

Da Rocca di Radicofani


L'area della rocca è teatro di manifestazioni di reenacment storico (manifestazioni in costume, aperte anche ai visitatori) organizzate dall'associazione DIMAV ITALIA.
Il panorama, sia dal sentiero di accesso che ancor più dalla rocca, è mozzafiato:

Da Rocca di Radicofani


E' possibile accedere con il cane anche alla rocca, ma non al museo ospitato nel torrione (non so se sia esplicitamente proibito: tuttavia le numerose e ripide scalette all'interno del museo lo rendono fortemente sconsigliabile...)

Acqua è disponibile sia dalle fontanelle, presenti nel paese all'inizio del percorso, sia nei bagni in prossimità del bar, all'ingresso della rocca.

http://picasaweb.google.com/cinoescursionismo/RoccaDiRadicofani#

lunedì 25 agosto 2008

Isola Polvese


Visualizzazione ingrandita della mappa


Difficoltà: facilissimo

Si accede all'Isola Polvese attraverso un servizio di traghetti in partenza da San Feliciano.
I cani pagano il biglietto ordinario, ed a bordo del traghetto vi è l'obbligo di museruola (dove "obbligo di museruola" è da intendersi come "obbligo di avere la museruola al collo", non "obbligo di far indossare correttamente la museruola")

L'obbligo di guinzaglio e museruola, in teoria, vi è anche su tutta l'isola, visto che la stessa è un Parco Naturale, ma in realtà tale obbligo è ampiamente disatteso, e quindi questa gita può essere una buona occasione per lasciar scorrazzare (e nuotare) liberamente il nostro quattrozampe.
Attenzione solo ai numerosissimi uccelli acquatici, che per alcuni cani potrebbero rappresentare una tentazione irresistibile... quindi, sempre e comunque cani sotto controllo.


La zona migliore perle nuotate (sia per noi che per il nostro cane) è la costa settentrionale (un'ampia spiaggia sassosa-ciottolosa), mentre la costa meridionale è folta di canneti e quindi molto poco adatta.

L'isola è attraversata da comodi sentieri, senza nessuna difficoltà di rilievo.

Fontanelle d'acqua sono disponibili in prossimità del Centro Visitatori.

La quantità di insetti presenti è impressionante: basti vedere le "protezioni" che sono state montate sui lampioni:



Oppure il fatto che i numerosissimi olivi (quasi una monocoltura, in certe zone) sono letterlmente imbozzolati in spesse ragnatele:



La presenza degli insetti però, ancorchè impressionante, non è eccessivamente fastidiosa, ed il numero di punture di zanzara complessivamente sofferte a fine giornata sorprendentemente basso...

Isola Polvese

martedì 5 agosto 2008

Ancora su Isabella, la golden retriever...

... che ha adottato tre cuccioli di tigre bianca.


Ravanando in internet, ho trovato il link al sito dello zoo in questione: http://www.safaripark.org/ , dove potete trovare altre foto e, speriamo, nei prossimi giorni anche qualche aggiornamento...

Sono disponibili anche dei bellissimi video.